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Requisiti tecnici professionali per poter lavorare sulle caldaie

Per poter lavorare sulle caldaie non è sufficiente aver acquistato da noi il pacchetto video o aver fatto un corso di persona. Noi rilasciamo solo un attestato di partecipazione. Per chi vuole fare il tecnico andando a fare interventi a domicilio è necessario acquisire requisiti tecnici professionali lavorando presso una ditta abilitata per almeno 3 anni ed aver conseguito la qualifica da impiantista termoidraulico.

In alternativa è sufficiente aver conseguito una laurea di ingegnere termico. In alcuni casi è possibile nominare un responsabile tecnico. In ogni caso per informazioni precise a riguardo consigliamo di contattare la Camera di Commercio o di vedere direttamente le Disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici come descritto dal Decreto del Ministero 22/1/2008 n.37. – Vedi Requisiti

I requisiti tecnico-professionali richiesti per l’esercizio dell’attività su caldaie sono previsti dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008, qui di seguito riportato.

4.1 Considerazioni generali

I requisiti di qualificazione professionali sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi.
E’ infatti aumentato il periodo di inserimento in imprese abilitate del Settore necessario per
ottenere il riconoscimento del requisito professionale.

E’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo:

a) che tale funzione potrà essere svolta per una sola impresa;

b) che tale qualifica sarà incompatibile con ogni altra attività continuativa (art.3, comma 2).

4.2 Requisiti professionali

a) diploma di laurea in materia tecnica materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera d), e’ di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d), e’ di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di operaio installatore con qualifica di specializzato specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cu all’articolo 1.

Nel successivo comma 2, dell’art. 4, viene precisato che si considerano in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell’articolo

4, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori
familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Note: questo testo è tratto dal testo originale della camera di commercio di Torino

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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPIANTISTICA
Per attività impiantistica, secondo il D.M. n. 37/2008, si intende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione degli impianti di seguito indicati:

  1. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere.
  2. Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere. Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.
  3. Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
  4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
  5. Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas si intende l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
  6. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
  7. Impianti di protezione antincendio. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

PER POTER VERIFICARE SE SI HANNO I REQUISITI UNA VOLTA AVER LAVORATO PRESSO UNA DITTA ED AVENDO ESEGUITO UN PERCORSO DI STUDI E’ POSSIBILE ANDARE IN CAMERA DI COMMERCIO A CHIEDERE CONFERMA PRIMA DI OPERARE SULLE CALDAIE O ALTRO.

4.5/5

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